Dichiarazione di conformità e di rispondenza
Il Decreto ministeriale 37/2008, evoluzione della Legge 46/90, disciplina la realizzazione, manutenzione, e progettazione degli impianti negli edifici. La dichiarazione di conformità degli impianti è il documento rilasciato da un’impresa abilitata in seguito alla installazione o modifica di un impianto. Se la “conformità” è inesistente è possibile procedere con il DIRI (Dichiarazione di Rispondenza). Nel decreto vengono descritti gli obblighi e le sanzioni del proprietario per rogiti e lavori di ristrutturazione.
Dichiarazione di conformità
Al termine dei lavori, il responsabile dell’impresa che ha modificato o installato l’impianto, rilascia al committente la dichiarazione di conformità. Questo documento, è composto , dalla relazione dei materiali utilizzati, dalla modulistica allegata nel decreto e dagli elaborati di progetto (se dovuti).
Nel caso in cui l’ intervento modifichi un impianto esistente, il certificato è relativo alla sola parte modificata ma deve tenere conto anche della funzionalità e della sicurezza della totalità del’impianto.
La dichiarazione di conformità è un elaborato indispensabile del certificato di agibilità che va presentato allo sportello unico dell’edilizia entro 30 giorni dalla fine dei lavori. L’ufficio comunale provvede ad inviare la documentazione relativa agli impianti alla Camera di Commercio, ente responsabile dei controlli.
Per ulteriori chiarimenti, vedi la tabella allegata.
Dichiarazione di rispondenza
Nel caso di il cui certificato di conformità non sia reperibile, è possibile sostituirlo con una Dichiarazione di Rispondenza detta “DIRI” (fac-simile Diri) solo se gli impianti sono stati realizzati prima dell’entrata in vigore del DM 37/08. La dichiarazione viene resa da un tecnico abilitato come impiantista o dal responsabile tecnico di un’impresa abilitata che esercitano da almeno 5 anni. La dichiarazione deve essere supportata da accertamenti e sopralluoghi utili a verificare la rispondenza dell’impianto alla normativa.
Quando un impianto si può considerare a norma ?
Il decreto non obbliga ad adeguare gli impianti non a norma ma disciplina gli interventi su impianti esistenti e la realizzazione di nuovi. Per considerare un impianto a norma bisogna definire in quale epoca è stato realizzato o modificato.
Se gli impianti sono stati realizzati prima dell’ entrata in vigore del DM 37/2008 (27 Marzo 2008) si considerano a norma se, quando sono stati realizzati ,rispondevano alle disposizioni esistenti in quell’epoca. Se non è più reperibile l’attestato di conformità è possibile sostituirlo con la Dichiarazione di Rispondenza redatta da un impiantista abilitato con esperienza nel campo da almeno 5 anni.
Un impianto elettrico realizzato prima del 13 Marzo 1990 è considerato a norma se dotato di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all’ origine dell’impianto e protezione con interruttore differenziale.
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